DECRETO PRESIDENZIALE N. 01/2026

08/01/2026

In virtù dei poteri conferiti al presidente della scienza si decreta quanto segue: 

Art. 1 - Abolizione della dimensione "quantità di sostanza"

La mole (mol) è ufficialmente declassata da unità di misura fondamentale a numero puro. Essa rappresenta esclusivamente il valore numerico della costante di Avogadro. Ogni calcolo stechiometrico dovrà essere inteso come un rapporto tra numeri di entità, privo di dimensione propria.

Art. 2 - Riforma delle unità elettriche

Il coulomb (C) è dichiarato unità fondamentale, in quanto misura della proprietà intrinseca della carica. L'ampere (A) è riclassificato come unità derivata, definita esclusivamente dal rapporto tra coulomb e secondo (C/s).

Art. 3 - Rigore terminologico tra massa e peso

È fatto divieto di utilizzare il termine "peso" (es. peso molecolare, peso atomico) per indicare una massa misurata in grammi o unità di massa atomica. Il termine corretto è "massa molecolare" o "massa atomica". L'uso del termine "peso molecolare" è consentito solo ed esclusivamente se la grandezza è espressa in newton (N), riferita alla forza peso esercitata sulla massa suddetta.

Art. 4 - Adimensionalità delle costanti e dei logaritmi

Ogni costante di equilibrio (K) è dichiarata adimensionale. È obbligatorio l'uso delle attività o il rapporto con le concentrazioni/pressioni standard.

Art. 5 - Divieto di moltiplicare per 100 all'interno delle formule

È vietato inserire l'operatore matematico "⋅100" all'interno delle formule chimico-fisiche (es. frazione molare o resa). La percentuale è una convenzione di lettura, non una costante fisica.

Art. 6 - Semplificazione delle leggi degli aeriformi

Sono aboliti i riferimenti a nomi propri nelle leggi degli aeriformi. Le leggi saranno identificate univocamente come: legge isobara, legge isocora, legge isoterma.

Art. 7 - Definizione univoca di ordine di grandezza

L'ordine di grandezza di un numero scritto in notazione scientifica a⋅10ⁿ è definito come:

a. n se a < √10

b. n+1 se a ≥ √10

Art. 8 - Esplicitazione delle condizioni di riferimento

In riferimento a valori di temperatura e pressioen è bandito l'uso del termine "Standard" e dei relativi acronimi (STP, SATP, NTP) come concetti autosufficienti.

Art. 9 - Istituzione della commissione per la nomenclatura tradizionale

È istituita la commissione presidenziale per la nomenclatura tradizionale, con il mandato di censire ogni nome tradizionale di composti chimici organici e inorganici in italiano. La commissione dovrà produrre una lista esaustiva di tali termini (es. acqua, acido nitrico, acido ortofosforico). Per ogni nome registrato dev'essere stabilita un'associazione con la relativa entità molecolare.

Art. 10 - Valore del presente decreto

Il presente decreto ha valore immediato.

Il presidente della scienza

Riccardo Toscano